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Chiedere l'accesso civico generalizzato

Descrizione

Chiedere l'accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Approfondimenti

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
    • segreto statistico
    • dati su sicurezza pubblica
    • procedimenti tributari
    • attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
    • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.

In caso di rifiuto totale o parziale a una domanda di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, per ogni domanda di accesso civico generalizzato l'Amministrazione deve individuare i soggetti controinteressati ed è tenuta a darne comunicazione agli stessi (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 2). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione se l'accesso può causare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale
  • il diritto d’autore e i segreti commerciali.

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